Art. 3.
(Documentazione clinica).

      1. Qualsiasi pratica medica effettuata sui pazienti deve essere riportata nell'apposita cartella clinica.
      2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica anche ai casi di sospensione dei trattamenti di cui all'articolo 2, comma 3. In tali ipotesi, alla cartella clinica è allegata la manifestazione scritta di consenso del paziente o, in caso di sua incapacità di intendere e di volere, dei familiari o di chi ne ha la legale rappresentanza.

 

Pag. 6